Specializzazione sul Sostegno
CORSI PER DOCENTI PRECARI E CON TITOLO ESTERO

Percorsi Art 6 e 7 – TFA – DL 31 maggio 2024, n. 71 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Corsi di Specializzazione per il Sostegno Didattico riservato a precari e docenti con titolo estero

Il decreto definisce nell’Allegato A, che ne costituisce parte integrante, i contenuti dei
percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle Università,
autonomamente o in convenzione con l’INDIRE. I nuovi corsi di specializzazione sul sostegno sono destinati a due categorie specifiche di insegnanti:

  • Docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nello stesso grado scolastico (Articolo 6)
  • Docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, in attesa del riconoscimento o con contenzioso attivo (Articolo 7).

Articolazione dei Corsi

  • 40 CFU / ECTS* per Docenti con almeno tre anni** di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti su posti di sostegno nello stesso grado scolastico (Articolo 6). I crediti sono comprensivi dell’esame finale. Trattandosi di percorsi rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio, il tirocinio, diretto e indiretto, si intende già assolto, quindi non è previsto.
  • 48 CFU / ECTS* per Docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, in attesa del riconoscimento o con contenzioso attivo e nessun anno di servizio in Italia (Articolo 7). Il tirocinio, da almeno 12 CFU/ECTS, dovrà essere obbligatoriamente svolto solo da coloro che non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno** di scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse.
  • 36 CFU / ECTS* per Docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, in attesa del riconoscimento o con contenzioso attivo e almeno un anno di servizio in Italia (Articolo 7). ll tirocinio si intende assolto per coloro che hanno svolto servizio effettivo, alla data di presentazione della domanda, per almeno un anno** scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse.

*Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato
continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30
giugno
** Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell’eventuale studio individuale.

Modalità di erogazione e durata

  • I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
  • Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti.
  • I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
  • L’attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d’istruzione (48 CFU / ECTS)
  • Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
  • Il percorso si conclude con l’esame finale

Assenze e Riconoscimento crediti

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è previsto il riconoscimento
di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.


Criteri di ammissibilità (Articolo 6)

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. 2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all’estero (Articolo 7)

Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L’iscrizione ai percorsi di formazione di cui all’art. 1 è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno.

La rinuncia è comunicata al Ministero dell’Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:

  • tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
  • tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.

All’atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi di cui all’art. 1, gli interessati comunicano all’INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma.

 

Compatibilità

Il candidato che si iscrive al percorso di specializzazione art. 7 DL 71/2024 non può iscriversi all’analogo percorso art. 6 DL 71/2024 (triennalisti).

Esame finale

L’esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione. La commissione d’esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. L’esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell’esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.