Mad, può essere presentata la domanda da chi è già in GPS?

da | Nov 2, 2022 | IN CATTEDRA



Ritardi nelle assegnazioni delle cattedre a tempo indeterminato e disastri dovuti all’algoritmo continuano a rallentare le nomine per le supplenze nell’anno 2022/2023. Tanti sono i posti ancora scoperti, verosimilmente destinati ad insegnanti che negli anni precedenti avevano svolto il loro servizio ed ora attendono un incarico. Una questione di scottante attualità è l’impossibilità per i docenti inseriti in qualsiasi graduatoria di presentare la domanda MAD.

SPECIFICHE – Ricordiamo che la domanda MAD (Messa a disposizione) può essere presentata dagli aspiranti docenti nelle scuole in cui sono disposti ad accettare supplenze, ma non tutti possono inoltrarla. Infatti, l’OM n. 112/2022, come attestato nella circolare sulle supplenze, ha disposto che possono essere presentate tali domande solo dagli aspiranti non presenti in nessuna graduatoria, della stessa o altra provincia.

A questa disposizione sono seguite delle proteste sindacali, ma la risposta del Ministero continua a legarsi al fatto che per il biennio 2022/24 il divieto è inserito nell’Ordinanza e non solo nella circolare annuale, sempre derogata.


INDICAZIONI – All’interno della domanda, gli aspiranti interessati devono inserire (ai sensi del DPR 445/2000): il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria); gli estremi dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti; di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Per assegnare la supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede in quest’ordine:

– aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);

– aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;

– aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo agli anni di corso già maturati, ovvero ad eventuali CFU già acquisiti).

CIRCOLARE – Nella circolare del 6 maggio 2022, non sono specificate sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere un docente già inserito in GPS di altra provincia. Ciò non toglie che questo non possa essere previsto in seguito, anche perché, a differenza dei precedenti anni, a far fede c’è un’ordinanza e non solo la canonica circolare annuale delle supplenze.

Inoltre, nell’ordinanza non viene dichiarato come dovrebbero ovviare i dirigenti ad eventuali e numerose convocazioni MAD, come accade ormai da diversi anni; con l’aggiornamento delle GPS potrebbe diminuire il bisogno di attingere dalla messa a disposizione, ma questo è un dato da verificare nel lungo periodo.
Al momento però, a causa dell’algoritmo, tardano ad arrivare le nomine da GPS, tanto che, alcuni aspiranti,  stanchi di attendere la deroga da parte del Ministero, chiedono di poter essere cancellati dalle GPS, così da poter prendere servizio tramite Mad. Va ricordato che l’eventuale cancellazione resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, quindi sia per l’anno scolastico 2022/23 che per il 2023/24.

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