Il 15 dicembre 2021 scatterà il vaccino obbligatorio per il personale scolastico. In una nota di qualche giorno fa il Ministero ha chiarito alcuni punti essenziali ma la domanda che in molti si stanno facendo in questo momento riguarda le conseguenze cui porterà una mancata somministrazione del vaccino.
ITER – Il Governo ha fatto recapitare alla scuola tutte le indicazioni da seguire: qualora il personale scolastico non rispondesse all’obbligo vaccinale comunicatogli dal dirigente, scatterebbero una serie di provvedimenti. Innanzitutto, la sospensione dall’attività lavorativa con diritto però alla tutela del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021): nel periodo di sospensione il soggetto interessato non sarà retribuito né tramite stipendio, né con altri compensi. L’interruzione dell’attività lavorativa avrà decorso immediato e non cesserà fino alla comunicazione al datore di lavoro di avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale, o della dose di richiamo, che comunque non si protrarrà oltre i sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
PUNTEGGIO – Altra domanda che molti docenti (ed Ata) si stanno ponendo in questi giorni è se il personale sospeso (senza distinzioni tra precari e assunti a tempo indeterminato) maturerà comunque un punteggio. Stando alle prime indiscrezioni diramate dal sindacato UIL SCUOLA, il periodo di sospensione dall’attività lavorativa non attribuirà nessun avanzamento di punti in graduatoria, sia per le supplenze che per il personale in ruolo, che non vedranno aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie interne ai fini dell’anno di servizio (solo nei casi in cui l’assenza non retribuita è complessivamente superiore ai 180 gg.). Inoltre, i giorni in cui si viene esentati dal lavoro non sono utili nemmeno per la conclusione dell’anno di formazione (e prova) per il personale neo-assunto in ruolo.
A questa prospettiva si aggiunge quella dell’ANIEF, che ha chiesto, in caso di sospensione del dipendente, il riconoscimento del servizio giuridico ai fini della maturazione del punteggio massimo consentito (ed in relazione alla durata del rapporto di lavoro) per il personale assunto a tempo determinato, e del continuo avanzamento di carriera per il personale a tempo indeterminato.
Allo stato attuale non c’è ancora una visione uniforme sull’argomento, ma i sindacati contano su dei chiarimenti a stretto giro di tempo.
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