Il Ministero dell’Istruzione ha diramato sul proprio sito, ed inoltrato alle scuole, la nota tecnica con le nuove «Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico».
NOVITÁ – Il comunicato è stato stilato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione e le misure varate sono emerse da un confronto tra scuole e autorità sanitarie locali: tali restrizioni sono comunque finalizzate allo svolgimento dell’attività didattica in presenza (anche in caso di positivi) e sono omogenee su base nazionale. Qualora venisse accertato un caso positivo a scuola, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione, che hanno il compito di disporre misure quali l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e i tempi per il reintegro di alunni, docenti e operatori scolastici.
DETTAGLI – Prima dell’intervento dell’autorità competente, l’inizio della procedura spetterà al dirigente scolastico (o a un suo delegato) che non sarà chiamato a nessuna valutazione discrezionale in ambito sanitario, ma dovrà solo attenersi alla procedura standard: in primo luogo informare il DdP della presenza del caso positivo, quindi, individuare i «contatti scolastici» e sospenderne temporaneamente le attività didattiche in presenza; in secondo luogo andranno trasmesse a questi ultimi, dopo essergli stati segnalati, le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP.
Per «contatti scolastici» s’intendono:
- i bambini della stessa sezione/gruppo del caso positivo, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- i compagni di classe del bambino positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- il personale scolastico (educatori/operatori/docenti) che ha partecipato col soggetto positivo all’attività in presenza per almeno quattro ore nello stesso ambiente.
Vengono presi in esame i contatti avuti nelle 48 ore precedenti alla presenza dei sintomi del contagiato, oppure nelle 48 ore precedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (qualora il caso fosse asintomatico).
Fino a quando non interverrà l’autorità sanitaria, il dirigente scolastico o chi ne svolge le veci, avranno la facoltà di sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e riferire l’iter procedurale sanitario da attuare.
RIENTRO A SCUOLA – Per tornare alle lezioni bisognerà seguire i seguenti passi:
- i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing possono prendere nuovamente parte all’attività didattica solo se in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, e cioè dopo l’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del risultato, ovvero in seguito a una comunicazione da parte del DdP;
- Lo stato di salute dei soggetti in quarantena viene verificato dai DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021, che prevede un trattamento diverso in base allo stato vaccinale o all’esito del test diagnostico; questi dati non sono a disposizione della scuola e quindi non vanno trattati.
In conclusione, i Ddp hanno ritenuto necessario nominare per ogni singolo istituto delle figure istituzionali che, in qualità di referenti, abbiano la facoltà di intervenire in tempo e che siano di supporto per il dirigente scolastico e per i suoi funzionari.