Vaccini: vietato (o consentito) ai minori?

da | Ago 18, 2021 | IN PRIMO PIANO

Una delle tematiche più dibattute, in quest’estate che ha polarizzato L’Italia in sostenitori e detrattori del Green Pass, è stata l’autonomia decisionale dei minori nel vaccinarsi in caso di contrasto coi propri genitori o, se separati, con uno solo di essi; piuttosto rappresentativo il caso di un diciasettenne toscano favorevole alla somministrazione nonostante il parere avverso dei famigliari che, alla fine, ma dopo essersi rivolto a un avvocato, ha ottenuto la firma parentale d’una liberatoria che gli ha permesso di vaccinarsi, anche se padre e madre declinano ogni responsabilità «da eventuali effetti avversi» e ammettono di aver acconsentito solo per evitare che il minore avviasse un confronto con l’organo di mediazione del Tribunale di Firenze.

COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA

Sul dibattito si è fatta sentire l’autorevole voce del Comitato di Bioetica (CnB) che, ai primi di agosto, ha redatto un documento (firmato dal presidente Lorenzo d’Avack e dalla vicepresidente vicaria Laura Palazzani, ma sottoscritto da tutti i membri) chiamato «Vaccini Covid-19 e adolescenti», in cui chiarisce la propria posizione in merito.

«Se la volontà [del minore, NdR] fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l’adolescente debba essere ascoltato dal personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide col migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica», si legge sul foglio che successivamente rimarca l’impegno, da parte dei genitori (in quanto rappresentanti legali del minore) nel garantire ai propri figli il miglior interesse, soprattutto se facenti parte di categorie a rischio, ricorrendo al Comitato di etica clinica o a uno spazio etico ovvero, in ultima istanza, al giudice tutelare.

Il CnB sottolinea poi come, nel caso fosse l’adolescente a non volersi vaccinare, non si debba ricorrere all’obbligo visto che, trattandosi di salute, siamo nell’elastico recinto delle facoltà, e che sia centrale una corretta informazione, soprattutto in vista del rientro a scuola e nell’ottica di contenimento del virus; informazione che non deve rivolgersi solo ai ragazzi ma anche a genitori e insegnanti, con l’eventuale attivazione di specifiche iniziative a scuola.

DURA LEX SED VAX

Ma cosa dice (o non dice) la legge in merito?

Gianni Baldini, l’avvocato del diciasettenne toscano cui sopra, e presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti della Toscana, ha cercato di fare chiarezza:

  1. Di norma, la decisione di vaccinare un minore deve essere esercitata congiuntamente alla volontà dello stesso da coloro che rappresentano la responsabilità genitoriale (siano essi coniugati, conviventi o legalmente separati o divorziati ma anche, in caso di assenza di genitori, da un tutore). Il minore dovrà, e potrà, partecipare alla decisione (attraverso un consenso informato) ma il suo grado di coinvolgimento varierà in base all’età e al suo «effettivo grado di discernimento»: in termini più chiari, in base alla Convenzione di New York del 1989, a quella di Strasburgo del 1997 sui diritti dei minori, alla Costituzione europea 24 e al Reg. UE 219/1111, il minore dovrà comunque essere ascoltato a partire dai 12 anni e, se sotto i 12 anni, solo se dimostri un’effettiva capacità di discernimento. Il modulo di consenso informato da consegnare al medico dovrà essere sottoscritto dai genitori, in presenza del figlio consenziente, e la decisione dovrà rispettare il principio cardine del «best interest of the child»;
  2. Nei casi di contrasto (fra genitori, o fra i genitori e figlio) si dovrà far ricorso al Tribunale per i Minorenni, o al Tribunale ordinario quando i genitori sono divorziati/separati o in caso di pendenza del giudizio;
  3. Se è il minore che vuole vaccinarsi contro la volontà dei genitori, la strada più consona è che questi si rivolga alla propria scuola o al Servizio Sociale Territoriale, affinché avviino un ricorso al Tribunale competente, oppure altri punti di riferimento autorevoli potrebbero essere il garante dell’infanzia e dell’adolescenza o l’Ufficio interventi Civili della Procura minorile, attraverso la stesura di un verbale cui seguirà l’apertura di un procedimento (anche se quest’ultima strada potrebbe risultare traumatica per un adolescente). In ogni caso l’orientamento della giurisprudenza, a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati o separati/divorziati, è quello di sospenderne la capacità contraria al vaccino solo se vi sia un concreto rischio di salute per il minore, e in base all’opinione scientifica «largamente dominante».

L’auspicabile dirimersi delle controversie sui vaccini in liberatorie controfirmate dai genitori o in adesioni tramite consenso informato, si fonda su una capillare divulgazione scientifica e sull’inevitabile filtro che scuola e famiglia sono tenute ad operare su temi come l’emergenza sanitaria, mettendo ogni adolescente nelle condizioni di operare una scelta e non di subirla, in base alle semplificazioni che politica e cattivo giornalismo spesso effettuano, più interessate al proselitismo che alla corretta informazione.

Germano Innocenti

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