Approvato alla Camera il 4 novembre 2020, e ora fermo in Commissione al Senato da tempo, il discussissimo Ddl Zan ricomprende 10 articoli che «aggiornano» la legge Mancino contro i reati di razzismo, estendendo le pene anche a chi istiga la violenza omofobica (carcere da 1 a 4 anni) intervenendo sull’articolo 604 bis del Codice penale. Affianco alla parte sanzionatoria il disegno prevede una linea più strettamente culturale che apre alla prevenzione e alla misurazione statistica di questi fenomeni, istituendo per il 17 maggio la «Giornata Nazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia e la Transfobia».
Come sempre, in questi casi, è necessario operare una prima distinzione semantica fra:
- SESSO: sesso biologico o anagrafico;
- GENERE: manifestazioni esteriori che siano conformi o contrastanti con le aspettative sociali connesse al sesso;
- ORIENTAMENTO SESSUALE: l’attrazione sessuale verso persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
- IDENTITÁ DI GENERE: la percezione di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, e indipendentemente da possibili percorsi di transizione.
Tale schematizzazione costituisce il primo articolo del disegno.
GLI ARTICOLI – Articolo 2: l’articolo 604/bis del Codice penale punisce «l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»; l’articolo 2 del Ddl Zan integra con: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;
Articolo 3: prevede l’aggravante di discriminazione per i motivi di cui sopra;
Articolo 4 (o clausola di salvaguardia): tutela qualsiasi libera espressione, idea o scelte «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti»;
Articolo 5: prevede la sospensione condizionale della pena (se il condannato non si oppone) subordinata alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della comunità;
Articolo 6: considera la particolare vulnerabilità della persona offesa;
Articolo 7: istituisce (17 maggio) la Giornata Nazionale contro l’Omotransfobia;
Articolo 8: stabilisce norme e interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni attraverso una strategia nazionale triennale;
Articolo 9: descrive le funzioni dei centri contro le discriminazioni;
Articolo 10: introduce rilevazioni statistiche sulle discriminazioni di genere.
(DE)MISTIFICAZIONI – Una delle principali critiche al Ddl Zan è che introdurrebbe un reato d’opinione che entrerebbe in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà d’espressione; il punto è che l’incitazione alla discriminazione e alla violenza non possono essere considerate delle semplici estensioni della libertà di pensiero, ma delle vere e proprie polveriere d’odio.
Non basta, come sostiene qualcuno, il Codice penale a tutelare le categorie sessualmente vilipese poiché il fenomeno dell’«underreporting» (e cioè la sottostima dei casi di violenza e discriminazione, data dalle mancate denunce per la percezione dell’incertezza della pena) dimostra il contrario.
Si contesta al Ddl di proteggere solo gli omosessuali o di potenziare una sorta di lobby LGBT+ ma, come si affanna spesso a spiegare il relatore Zan, il suo disegno tutela ogni forma di discriminazione sessuale; capovolgendo l’ordine (statistico e sociale) delle cose, in un mondo affetto da etero-fobia la Legge proteggerebbe gli eterosessuali, come adesso si preoccupa di salvaguardare i diritti di gay, trans, lesbiche e tutte le categorie ricomprese nel segno inclusivo di «+».
In più, se esistesse una lobby LGBT+ e fosse così potente, il Ddl sarebbe già passato: in Francia esiste già dal 2004 una legge simile, è molto più radicale di quella in esame, e fu approvata dalla Destra.
L’ultimo punto, insieme al nodo che in Italia ci sarebbero altre priorità politiche (la tutela dei diritti è sempre fatto sincronico, mai diacronico), è che la scuola potrebbe trasformarsi in un laboratorio di didattica gender, qualora invece per Zan si tratterebbe solo di un’educazione alle differenze che andrebbe ad arricchire il portato dell’educazione civica.
Germano Innocenti