Il 1 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n.44, in cui sono specificate le misure restringenti da adottare per arginare la diffusione del Covid-19. Nell’articolo 2 dello stesso si fa riferimento alla scuola, spiegando tutte le modifiche che verranno apportate da domani.
NUOVO DECRETO – La nuova ordinanza prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 venga assicurato su tutto il territorio italiano il regolare svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, le lezioni per la primaria, la secondaria di primo grado e il primo anno della secondaria di secondo grado. Questo provvedimento non può essere modificato dai presidenti delle regioni e delle città autonome di Trento e Bolzano. La normale attività didattica può subire variazioni soltanto in caso di accertati focolai o dinanzi a un rischio elevato di diffusione del virus o delle sue varianti. Sempre nello stesso decreto-legge è stato sancito che non vi sarà nessun obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo.
ZONE – L’Italia continuerà ad assumere, anche secondo questo nuovo decreto, una forma semaforica. Nelle zone gialle e in quelle arancioni le scuole secondarie di secondo grado svolgeranno attività didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti, fino a un massimo del 75%, con la restante popolazione scolastica che seguirà a distanza. Mentre le altre scuole di ogni ordine e grado torneranno regolarmente tra i banchi di scuola, comprese le classi seconde e terze degli istituti secondari di primo grado. Nelle zone rosse invece le lezioni restano in presenza fino alla prima media, mentre le classi dalla seconda media all’ultimo anno delle superiori ricorreranno alla ormai consueta Dad. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, per consentire un’effettiva inclusione nelle attività didattiche, resta sempre la possibilità, in tutte le zone di Italia e indifferentemente dalla colorazione del territorio, di svolgere in presenza le attività qualora fosse necessario. Invariata, come nei precedenti decreti, l’opportunità di usufruire (in presenza) dei laboratori, laddove ritenuto necessario.
Luca Palmieri