Docenti, le ore buche vanno retribuite?

da | Feb 4, 2021 | IN CATTEDRA

A tenere banco in questi ultimi giorni è la questione delle ore buche. Vanno retribuite, oppure no? Certo che si, le ore buche di ogni lavoratore statale nel proprio orario di lavoro devono essere retribuite, qualora siano previste dalla contrattazione d’Istituto e superino le ore settimanali previste per i vari ordini di scuola.

COMPOSIZIONE ORARIO – La pianificazione dell’orario lavorativo deve tener conto di alcuni fattori importanti: insegnanti su più scuole (spezzoni), docenti in part time, necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni del plesso (palestra, laboratori) IRC, equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana, alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata, abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari, utilizzo razionale di tutti gli spazi. Nella formulazione dell’orario va tenuto conto dei docenti che lavorano su due o più scuole. Può accadere infatti che nel prospetto settimanale siano presenti molte ore buche. Nel caso di queste ultime, sarebbe opportuno che nella stipulazione del contratto di Istituto, venisse stabilito un massimale di ore (es. massimo due ore buche). Una volta oltrepassato questo limite, potrebbe essere riconosciuta un’indennità derivante alla flessibilità, che il docente deve avere per il funzionamento della scuola.

RETRIBUZIONE – A chiarire ogni aspetto sul pagamento delle ore buche, c’è l’articolo 2107 del codice civile, che alla voce “orario di lavoro” spiega quanto segue: «La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative». Da questo si evince che qualsiasi ora di lavoro, conseguita oltre quelle stabilite dal contratto, se non appartengono alle 40 funzionali, sono da considerare aggiuntive. Dunque, dovrebbe essere valutata come ora straordinaria e retribuita in quanto tale. Da svariato tempo infatti, la Direttiva 1993/104/CE, nell’ articolo 1, ha definito la prestazione lavorativa così: «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il D.Lgs. n. 66/2003 denominato: attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che riguarda alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario lavorativo. Su questo tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione sez. lavoro, che con una sentenza (17511 del 27.07.2010), ha stabilito che il dipendente pubblico con ore buca nel proprio orario ha diritto alla retribuzione.

Luca Palmieri

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