La scuole secondarie di secondo grado hanno ripreso gradualmente la didattica in presenza dal 50 al 75%. Dopo le vacanze natalizie, le classi si sono ripopolate con le lezioni in aula che sono tornate a prendere il sopravvento sulla Didattica digitale integrata. Nel caso in cui un docente dovesse avere sintomi riconducibili al Covid, oppure se venisse messo precauzionalmente in quarantena per casi in classe, che cosa succederebbe? Riceverebbe trattenuto sul suo stipendio? In questo articolo cerchiamo di dare tutte le risposte ai vostri dubbi.
NESSUNA TRATTENUTA SULLO STIPENDIO – Per qualsiasi docente, che è impossibilitato a svolgere la propria professione poiché posto in quarantena dall’ASP, c’è uno specifico codice nosologico: V07.9 con diagnosi di necessità di misura profilattica non specificata. Dunque, nell’ipotesi in cui un insegnante venga messo in quarantena o risulti affetto da Covid-19, verrà applicato il codice V07.9, secondo cui non è prevista alcuna trattenuta dallo stipendio. Ecco quanto scritto dall’art.19 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, dove al comma 1 del suddetto art. 19 è specificato: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero». I docenti saranno messi in malattia con reperibilità durante il periodo indicato sul certificato e non subiranno nessuna decurtazione dallo stipendio.
CERTIFICATO – Ricordiamo inoltre, l’art. 8 del CPDM del 26 marzo 2008, indica nei minimi dettagli cosa deve contenere il certificato di malattia telematico: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore; residenza o il domicilio abituale ed il domicilio di reperibilità durante la malattia; diagnosi ed il codice nosologico; data di inizio della malattia, la data di rilascio del certificato, la data di presunta fine della malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare.
Redazione