Lavoratori fragili, quando hanno l’idoneità al servizio?

da | Gen 21, 2021 | IN CATTEDRA

Quando i docenti e appartenenti al personale Ata vengono ritenuti idonei al servizio? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo. A dare una risposta ci ha pensato l’Usr della Sicilia che a riguardo ha analizzato tre ipotesi: inidoneità permanente assoluta al servizio, inidoneità permanente relativa, inidoneità temporanea.

COMUNICATO – Stando a quanto riportato dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4.9.2020, la fragilità di un lavoratore va definita in base alla salute dello stesso in relazione a delle patologie persistenti, che in seguito a delle infezioni di tipo epidemiologico o di altro tipo, potrebbero aggravare il quadro clinico. Inoltre, nella nota sopra citata, viene precisato che l’età del dipendente non costituisce un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità in quanto un soggetto di 30 anni, con patologie pregresse, potrebbe essere più esposto al rischio rispetto ad un lavoratore sessantenne che non presenta gravi disfunzioni.

CONDIZIONE DI FRAGILITÁ – Secondo l’Usr della Sicilia, la condizione di “fragilità” è differente dall’inidoneità prevista dal D.P.R. 171/2011 poiché: è temporanea e quindi strettamente legata all’attuale situazione epidemiologica e destinata a cessare in seguito alla conclusione di essa; richiede l’utilizzo di opportune precauzioni, con lo scopo di evitare che le condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie pregresse, di per sé non invalidanti, possano aggravarsi, mettendone a repentaglio lo stato di salute; il suo accertamento ha il fine di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore e, in base ai casi specifici, ne condiziona temporaneamente l’utilizzazione a domanda, la messa in malattia, fino alla cessazione della situazione epidemiologica (per soggetti fragili particolari) attraverso lo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile.

Il medico competente o l’Ente alternativo, una volta conclusa la visita, può indicare le seguenti specifiche:

– idoneità, nel caso in cui non siano stati riscontrati gravi rischi riconducibili allo stato di salute del lavoratore, che quindi di conseguenza verrebbe ritenuto idoneo a svolgere le mansioni che gli competono;

– idoneità con prescrizioni e misure di maggior tutela, in questo caso è compito del Dirigente scolastico provvedere, in tempi rapidi, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale così da adeguare gli ambienti di lavoro ed i tempi della prestazione lavorativa , in ogni caso, bisognerà provvedere a soddisfare tutte le richieste specificate dal medico competente, nel suo giudizio di idoneità;

– inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio, secondo cui invece, il medico competente dovrà specificare se l’inidoneità temporanea faccia riferimento ad una particolare mansione svolta oppure comporti la totale impossibilità di svolgere anche altre mansioni nell’attività lavorativa inerente allo stesso contesto; va precisato che il caso “inidoneità temporanea” è riservato solo ai soggetti per cui non ci siano altre opportunità di scelta.

INIDONEITÁ – A loro volta le ipotesi di inidoneità vanno divise in due categorie: «inidoneità relativa alla specifica mansione svolta», in cui viene specificato che sia nel diritto del lavoratore, richiedere di essere utilizzato in altre mansioni sempre collegate al suo profilo professionale. Il tutto potrà essere fatto in seguito alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, che preveda la stessa durata del periodo di inidoneità riconosciuta. Il secondo caso è quello di «Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa». In questa circostanza il lavoratore deve essere collocato in malattia d’ufficio, con uno specifica disposizione del dirigente scolastico, fino alla scadenza del periodo di inidoneità . Anche in questa circostanza si tratta di malattia ordinaria che comporta l’applicazione delle decurtazioni economiche e le relative conseguenze ai fini del periodo di comporto.

Redazione

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