Ritorno a scuola che sarebbe previsto il 7 gennaio. Il condizionale è d’obbligo in questo caso, anche perché la certezza che le secondarie di secondo grado tornino in classe dopo le festività, ancora non c’è. Qualora questo dovesse accadere, le direttive del governo parlano di «75% della popolazione scolastica», ma a che cosa si fa riferimento quando si parla di una percentuale specifica che può tornare in classe? Ve lo spiegheremo in maniera più dettagliata in questo articolo.
DUBBI – Facciamo un piccolo passo indietro: nell’ultimo Dpcm, quello diramato il 3 dicembre 2020, il Ministero in una nota dichiara che: «le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione collocate nelle cosiddette zone gialle e arancioni organizzeranno la presenza a scuola del 75 per cento degli studenti, garantendo comunque le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali». Resteranno dunque le attività di laboratorio in presenza, così come sarà ancora assicurata l’integrazione scolastica di alunni con disabilità o Bes.
La vera domanda da porsi però è la seguente: quando si parla di 75% di alunni, si fa riferimento ad ogni classe, oppure all’intera scuola? Su questo punto cruciale, il decreto non chiarisce nulla, parlando semplicemente di una percentuale di popolazione scolastica (75% ndr). A rendere più nitido il tutto arriva in soccorso il Ministero: «il predetto limite può essere variamente modulato (anche per classi, classi parallele, indirizzi), in considerazione delle esigenze delle istituzioni scolastiche finalizzate a garantire un ottimale svolgimento del servizio e con riferimento alle necessità di garantire le condizioni di sicurezza, fermo restando quanto disciplinato Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e il “Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata».
CHIARIMENTO – Tradotto in un linguaggio più semplice, se all’interno di un edificio scolastico c’è un problema nel garantire il distanziamento ottimale tra gli alunni nelle classi, la scelta migliore potrebbe essere quella di includere nella stanza solo il 75% degli studenti. Nel caso in cui, invece, la distanza minima necessaria per evitare il contagio tra una persona e l’altra venisse meno nelle zone di accesso e uscita dell’edificio, potrebbe essere più giusto garantire la presenza al 75% degli alunni dell’intera scuola, alternando le intere classi.
Resta comunque valido il Piano per la didattica digitale integrata, adottato dalle scuole a settembre. Esso rimane idoneo se sovrapponibile alle nuove disposizioni. Vien da sé, che le scuole in cui dall’inizio dell’anno scolastico è stata usata la DDI come modalità complementare a quella in presenza, in questa fase saranno un passo avanti alle altre, inoltre, a loro basterà apportare dei piccoli accorgimenti ad una strada già tracciata.