L’EDUCAZIONE CIVICA PER NON ESSERE SUDDITI – PARTE SECONDA

da | Ago 26, 2020 | IN PRIMO PIANO

La legge 92/19 introduce l’insegnamento trasversale dell’educazione civica che deve essere (finalmente) oggetto di specifica valutazione periodica e finale, espressa in decimi.

Le aree formative previste sono tre: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Il primo (la Costituzione) “pervade tutte le altre tematiche” in quanto costituisce la base del patto sociale, promuove la cultura della legalità e descrive l’assetto fondamentale delle istituzioni democratiche (forse riusciremo a non sentire più che “il Governo è illegittimo perché non votato” o che è stato commesso un “reato penale”).

Il secondo (lo sviluppo sostenibile), declinato dalle linee guida come tematica autonoma, discende sempre dei principi costituzionali.

E’ certamente vero che l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio sono generalmente considerati come espressione dei c.d. “nuovi diritti” e spesso ritenuti di derivazione sovranazionale (difatti le linee guida per presentare la tematica si rivolge ai 17 obiettivi fissati dall’ONU nella c.d. “Agenda 2030”), ma è ancor più vero che le basi sono sempre costituite dalle disposizioni Costituzionali (tutela del paesaggio, tutela dei beni artistici e culturali, tutela della salubrità dell’ambiente).

Non diversamente, anche la cittadinanza digitale, terzo pilastro indicato dalle linee guida che viene definita come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, si fonda su principi costituzionali (manifestazione del pensiero, libertà della stampa, libertà di comunicazione, ecc.)

L’impegno è di un’ora a settimana (non meno di 33 ore annuali) da affidarsi, non a docenti dedicati ma, preferibilmente a docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche… se ve ne sono… altrimenti ad altri.

Tale soluzione, visti gli organici attuali, è di fatto inevitabile ma tale aspetto indebolisce l’iniziativa.

L’educazione civica non ha il fine di veicolare nozioni ma di far acquisire una sensibilità e una consapevolezza, aspetti assai più fragili della semplice formazione disciplinare.

Tale operazione, difficile anche per lo specialista, diventa di (quasi) impossibile realizzazione se affidata a chi ha affinato altre abilità e competenze, con il rischio concreto di trasformare un insegnamento assai concreto in un panegirico dal sapore giusnaturalistico, destinato a non attecchire nelle coscienze degli studenti.

Si prenda ad esempio l’allegato B delle linee guida, in esso si legge che l’alunno, al termine del primo ciclo, “conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana”.

Anche nella sequenza le linee guida inseriscono prima la Dichiarazione Universale e poi la Costituzione (e inoltre limitatamente ai principi fondamentali).

Peccato che dal punto di vista cronologico la Costituzione sia entrata in vigore prima (primo gennaio del 1948 mentre la Dichiarazione Universale è del 10 dicembre), che dal punto di vista operativo la Costituzione ha valore giuridico (mentre la Dichiarazione universale è un codice etico) e che, soprattutto, i principi di libertà “suggeriti” dalla Dichiarazione, sono tutti presenti e già “imposti” dalla Costituzione.

Il richiamarsi alla Dichiarazione Universale (anteponendola addirittura alla Costituzione) ben rappresenta quell’atteggiamento enfatico tanto di moda quanto inutile.

Quello che serve non è una lettura enfatica della Costituzione (nonché degli altri testi che nulla aggiungono sul fronte delle tutele rispetto a quanto già previsto in Costituzione) ma la rappresentazione del necessario bilanciamento tra valori costituzionali che sfocia nella necessità della ragionevolezza degli atti normativi, della congruità dei comportamenti dei singoli, della consapevolezza dell’esistenza dei doveri e non solo dei diritti, della necessità dell’impegno e della solidarietà.

Ecco che l’educazione civica, introdotta dalla legge 92/19, non è (o non dovrebbe essere) una materia in più da studiare ma il tardivo intervento del legislatore a rimuovere “gli ostacoli … che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Art. 3 comma secondo della Costituzione) volto a far sì che il Popolo sia Sovrano e non suddito.

 

Prof. Roberto Russo

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