“Esiste una privacy dietro lo schermo – parla l’avv. Paola Proia”

da | Lug 8, 2020 | STUDIARE ONLINE

La quarantena nazionale ha reso necessario trasferire il rapporto empatico tra tutor ed alunno o tra professore ed alunno da lezioni in presenza a lezioni on line; e non è stato facile. Non solo per la mancanza di quel rapporto diretto che è fondamentale per l’apprendimento, ma anche e soprattutto per le problematiche che sorgono dall’utilizzo dei dispositivi che garantiscono l’esecuzione delle lezioni a distanza.

INCONVENIENTI – Molto spesso infatti, da una semplice condivisione dello schermo del cellulare a mezzo skype, possono essere involontariamente visionati anche sms, whattsapp o e-mail che proprio in quel momento vengono ricevuti dall’apparecchio del soggetto condividente. Anche durante una video lezione può accadere che rientrino nel campo visivo della video camera momenti familiari di una vita che in altre condizioni appartengono esclusivamente alla sfera intima e personale del soggetto coinvolto. Appare chiaro che la conditio sine qua non di una simile “invasione” è legata al preventivo consenso del soggetto o dei genitori se minorenne, all’operatività di simili strumenti.

IL PUNTO DI VISTA DEL GARANTE DELLA PRIVACY – Sul punto, si è giustamente espresso lo stesso Garante della privacy che, proprio per la particolare situazione di emergenza determinatasi dall’insorgenza della pandemia, ha sottolineato l’assenza per gli istituti scolastici o per gli atenei universitari, dell’obbligo di richiedere il preventivo consenso dei genitori per poter procedere con le lezioni on line; tali attività rientrano infatti nel loro fine istituzionale perseguito. La loro operatività, come si legge nell’atto di indirizzo redatto dal Presidente dell’amministrazione garante, è strettamente limitata a quanto risulta essere necessario per “la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line”.

RESTA IL DIRITTO ALLA PRIVACY – Ovviamente una simile legittimazione non si estende alla possibilità di adottare comportamenti violativi della sfera privata dell’alunno né tanto meno permette ai docenti o a qualsiasi altro soggetto, di “effettuare indagini sulla sfera privata”. Anche nella scelta tra i diversi strumenti le scuole e le università devono orientarsi verso quelli che prevedono delle misure adeguate per la protezione dei dati personali.

PRIVACY E UNIVERSITA’ – Tali linee guida non sono state sufficienti a risolvere le diverse problematiche sorte soprattutto dall’utilizzo da parte degli atenei universitari, di particolari piattaforme impostate per il sostenimento degli esami. Dispositivi come exam.net pemettono al professore di accedere direttamente al computer dello studente per verificare il suo comportamento tenuto durante l’esame. Tale applicazione garantisce un’esecuzione sicura della prova permettendo all’allievo di non accedere durante l’esame, ad altre pagine o ad altri file ad eccezione di quelli predisposti dal professore.
L’assenso preventivo del fruitore del servizio appare fondamentale ma, come già è avvenuto, lo stesso potrebbe non essere sufficiente ad evitare tutti i possibili rischi che simili strumenti possono comportare per la privacy, soprattutto se il loro utilizzo non è conforme alle regole.

Avv. Paola Proia
Avvocato dell’Ordine di Roma

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