Covid-19: docenti possono obbligare studenti a usare webcam?

da | Mag 8, 2020 | STUDIARE ONLINE

[FONTE: LALEGGEPERTUTTI.IT]

Didattica a distanza: come funziona? L’insegnamento da remoto può avvalersi di videolezioni? Cosa succede all’alunno che non attiva la videocamera?

La pandemia da Coronavirus ha obbligato tutti gli Italiani a rivedere le proprie abitudini di vita. A seguito dei numerosi provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’epidemia, l’intera penisola è stata costretta a fermarsi per rallentare il contagio. Ovviamente, anche le scuole hanno dovuto chiudere, per evitare il rischio che gli istituti scolastici divenissero focolai del virus. Lo stop alle attività didattiche svolte a scuola ha imposto ai professori di utilizzare nuovi strumenti di insegnamento, dando così luogo a quella che è stata chiamata didattica a distanza: in pratica, i docenti potranno insegnare attraverso gli strumenti forniti da internet. In questi giorni, molti alunni si chiedono: gli insegnanti possono obbligare gli studenti a usare la webcam?

Tra i metodi di insegnamento online v’è sicuramente un largo ricorso all’insegnamento da remoto che fa impiego dei servizi di videochiamata, come ad esempio quelli forniti da Skype e da WhatsApp. Il quesito di cui vorrei parlarti è proprio il seguente: un insegnante può obbligare un suo studente a collegarsi a internet e ad attivare la propria webcam per essere visibile al professore? Vediamo cosa dice la legge.

Coronavirus: la legge sulla chiusura delle scuole

L’emergenza Covid-19 ha costretto il Governo italiano ad adottare misure straordinarie per impedire il dilagare del contagio.

Con un decreto legge [1] emanato appositamente per fronteggiare l’emergenza, è stata stabilita la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria.

In pratica, la legge ha stabilito la sospensione di ogni tipo di attività d’insegnamento, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle università, con l’eccezione delle attività formative svolte a distanza.

Didattica a distanza: cos’è?

Per ovviare all’impossibilità degli studenti di recarsi presso gli istituti scolastici, al personale docente viene chiesto di attivare la didattica a distanza. Cosa significa? Vuol dire che le lezioni dovranno svolgersi mediante gli strumenti informatici più comuni, così da garantire che l’istruzione possa proseguire nonostante i ragazzi non possano più stare in aula.

I mezzi della didattica a distanza sono dunque quelli già comunemente impiegati per altri scopi, come ad esempio le videochiamate, le email, i link con richiami a contenuti didattici, ecc.

Covid-19: i vantaggi della didattica a distanza

L’emergenza Coronavirus consente di apprezzare i vantaggi della didattica a distanza. Innanzitutto, è chiaro che, in tempo di pandemia, apprendere stando a casa ha l’enorme pregio di evitare la diffusione del contagio.

Ma i vantaggi dell’insegnamento da remoto sono anche altri: basti pensare alla possibilità di fruire delle lezioni in qualsiasi momento, grazie al materiale caricato in rete e disponibile 24 ore su 24 per tutti gli studenti.

Grazie alle videochiamate, sarà possibile assistere a lezioni frontali come se ci si trovasse in aula: basterà semplicemente avviare una conversazione di gruppo per simulare una vera e propria aula virtuale.

I problemi dell’insegnamento da remoto

È chiaro che il principale problema della didattica a distanza è quello di assicurare non solo un’efficiente istruzione, ma anche di raggiungere tutti gli alunni: un professore non potrebbe tenere lezioni mediante webcam del computer solamente con alcuni studenti e con altri invece no.

In pratica, la didattica a distanza obbliga in qualche modo tutti i docenti e gli alunni ad avere a disposizione i mezzi necessari per poter avviare un insegnamento del genere, in primis computer (o strumento analogo).

Inoltre, è risaputo che internet può essere un luogo insidioso, soprattutto per i più piccoli: esistono tanti malintenzionati che riescono a raggiungere chi si collega alla rete e a ottenere indebitamente dati altrimenti coperti dalla privacy.

Va poi tenuta in debita considerazione la disponibilità della connessione in banda larga, molto diversa fra una località e l’altra e fra una famiglia e l’altra, con ovvie ripercussioni sulla qualità del collegamento internet.

Ma soprattutto: si può obbligare un alunno a dotarsi dei mezzi necessari per assistere alle lezioni da remoto? I docenti possono obbligare studenti a usare una webcam per seguire le videolezioni? Vediamo cosa dice la legge.

Didattica a distanza: le indicazioni del ministero

Con apposita nota [2], il ministero dell’Istruzione ha provato a dare spiegazioni su come dovranno svolgersi le attività didattiche a distanza.

Con tale provvedimento, il Ministero ha spiegato per didattica a distanza si intende:

  • il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo;
  • la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.

Il Ministero ha altresì cura di specificare che il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e studenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali (quindi di apprendimento) degli studenti.

Secondo il Ministero, è ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale, cioè la videolezione che preveda la compresenza, ovviamente da remoto, sia del docente che degli alunni.

In sintesi, dalle indicazioni fornite direttamente dal Ministero dell’Istruzione si desume che la didattica a distanza non può prescindere da un confronto diretto tra insegnanti e alunni, confronto che serve a stimolare l’apprendimento dello studente.

Gli studenti sono costretti a partecipare alle videolezioni?

Da quanto detto sinora possiamo azzardare una risposta al quesito che fornisce il titolo a questo piccolo contributo. I docenti possono obbligare gli studenti a usare la webcam? Dipende; vediamo da cosa.

Se l’alunno non ha a disposizione una webcam o qualsiasi altro strumento che gli consenta di partecipare a una videolezione, allora non lo si potrà obbligare ad acquistare gli accessori necessari. Vorrà dire che, anziché partecipare in diretta alla videoconferenze (modalità aula virtuale), potrà usufruire del contenuto video in differita, azionandolo sulla piattaforma digitale scelta dalla scuola una volta caricato il materiale.

In caso di impossibilità a partecipare alla videolezione, lo studente potrà avere il confronto con il docente richiesto dalla legge attraverso altri strumenti, ad esempio mediante email, chat oppure chiamata.

Se invece l’alunno ha la webcam ma non vuole attivarla senza un giustificato motivo, allora di tale condotta negligente ne potrà tener conto l’insegnante ai fini dell’assegnazione del voto finale.

E infatti, pur in assenza di un vero e proprio obbligo di attivare la webcam, il Ministero rivolge a entrambe le parti, docenti e studenti, l’invito a comportarsi diligentemente affinché la didattica a distanza possa funzionare.

In pratica, anche gli alunni devono fare la propria parte, permettendo alla didattica a distanza di poter funzionare. Tanto si evince dal riferimento che la nota ministeriale sopra richiamata fa al collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo.

Didattica a distanza: quando si può rifiutare la webcam?

Peraltro, l’alunno non potrebbe essere obbligato a usare la webcam se da tale impiego possa derivare un danno a un altro diritto, quale ad esempio quello alla privacy familiare: si pensi allo studente che abbia la disponibilità di un solo pc munito di webcam installato però nello studio privato del genitore, oppure in un luogo frequentato da tutta la famiglia, quale può essere la cucina. Si pensi ancora allo studente che non voglia mostrare le pessime condizioni in cui versa l’immobile in cui vive.

In tutte queste ipotesi, pare illegittimo chiedere all’alunno di accendere la webcam per collegarsi in modalità sincrona per una videolezione. Come fare allora?

In ipotesi del genere si può ritenere legittimo il rifiuto dello studente di utilizzare la webcam; allo stesso tempo, si può evitare qualunque ripercussione sul proprio rendimento scolastico adottando strumenti che consentano comunque all’alunno di poter usufruire della lezione: oltre al collegamento in differita, si pensi alla possibilità di assistere all’insegnamento in diretta disattivando la modalità video ma conservando quella audio, così da poter ascoltare la lezione ma da essere “invisibile” agli altri.

Le disposizioni del Ministero, infatti, non impongono le modalità con cui può tenersi una videolezione in aula virtuale: poiché l’importante è che l’alunno apprenda, allora si può ritenere giustificato lo studente che, pur non attivando la webcam, posso beneficiare della lezione con modalità differenti.

Note

[1] D. l. n. 6 del 23 febbraio 2020.

[2] Ministero Istruzione, nota del 17.03.2020.

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